“Essere vivi significa attuare un processo di crescita, percependo un nuovo stato di se stessi, ed è proprio questo il primo passo verso il cambiamento del concetto che noi abbiamo del nostro sé, del nostro essere” Sw. Prem Amola
PRINCIPI GENERALI
II Codice di condotta OLOCOUNSELING, come previsto dallo Statuto dell’Associazione OLOCOUSELING, in ossequio all’art. 2 legge 4/2013, ha lo scopo di precisare l’etica professionale indicando i principi deontologici che il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico deve rispettare nell’esercizio della “professione non organizzata” definita all’art. 1 legge 4/2013 e con l’adozione di un modello olistico nel primo lavoro e nella vita (art. 4
Statuto).
Il Codice di condotta viene adottato in osservanza dell’art. 2 legge 4/2014 ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il codice di condotta è consultabile, anche in lingua inglese, nel sito web dell’Associazione OLOCOUNSELING.
Il Codice di condotta intende garantire la protezione dei minori e salvaguardia della dignità umana.
Il Codice di condotta e il Regolamento Interno sono parti integranti dello Statuto, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate (art. 4 Statuto).
Il Codice di condotta è uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale OLOCOUNSELING.
Il Codice di condotta OLOCOUSELING prevede PRINCIPI ai quali il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico deve uniformarsi nell’esercizio della professione definita nell’art. 1 legge 4/2013 e nello Statuto, oltre a NORME DI COMPORTAMENTO che egli è tenuto ad osservare in via generale.
Le norme del Codice di condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Associazione ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, e il loro rispetto rappresenta un dovere imprescindibile per tutti. Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la grave inosservanza delle disposizioni del Codice di condotta può essere considerata come motivo di esclusione dall’Associazione, con conseguente perdita della qualifica di socio.
Tutti gli iscritti sono tenuti al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, cosicché ogni azione contraria comporta l’allontanamento dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno OLOCOUNSELING.
L’inosservanza dell’insieme delle regole comporta l’applicazione di sanzioni che al termine di un procedimento disciplinare saranno erogate secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità alla gravità delle azioni od omissioni realizzate.
Le dimissioni dall’Associazione non interrompono il procedimento disciplinare, la cui celebrazione e conclusione sono obbligatorie.
Art. 1 Norme deontologiche e ambito di applicazione
Lo Statuto, le regole del Codice di condotta e il Regolamento Interno riguardano tutti gli iscritti all’Associazione OLOCOUNSELING e sono vincolanti, pena l’esclusione dall’Associazione.
Il socio è tenuto alla loro conoscenza ed osservanza e la loro ignoranza non esime da una responsabilità disciplinare.
I principi e le norme del presente Codice di condotta si applicano anche nel caso in cui il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico effettui la sua prestazione a distanza : internet, skype o altri mezzi elettronici e telematici.
Art. 2 – Principi Etici
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico svolge la propria professione basandola sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è professionalmente libero di non collaborare con il cliente per il raggiungimento di obiettivi in contrasto con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, In questo caso egli si impegna a salvaguardare le esigenze del cliente, semmai indirizzandolo verso altri soggetti in grado di offrire quanto richiesto.
Art. 3 – Competenza e Professionalità
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale.
Il Counselor Olistico o l’ Operatore Olistico è tenuto a riconoscere i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti e tecniche per le quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Art. 4 – Aggiornamento professionale e Formazione Continua
Il Counselor Olistico o l’Operatore olistico cura la propria formazione attraverso un aggiornamento frequente e costante, seguendo il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), portando attenzione al proprio percorso personale e facendo costante ricorso alla supervisione.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.
Costituisce violazione deontologica fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni false e lesive della professionalità di ogni altro tipo di professionista.
Art. 5 – Rapporti con il Cliente
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico deve attenersi al rispetto della libertà e della dignità del cliente rispettando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche, all’orientamento sessuale ed alla disabilità.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto a comunicare al cliente le proprie competenze professionali e a definire con chiarezza i propri limiti. Egli deve soprattutto informare il cliente che con la sua professione egli non offre una terapia psicologica o una cura medica, ma tende a promuovere una maggiore consapevolezza del cliente attraverso l’eventuale uso di informazioni e di pratiche per migliorare il benessere psicofisico, l’equilibrio energetico, la capacità di gestire le relazioni interpersonali ed i relativi conflitti oltre che la propria individualità.
Il contratto pattuito con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
Art. 6 – Presa in carico e interruzione del rapporto professionale Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico ha il compito di accogliere il disagio e ha l’obbligo, se la situazione esula dalla sua sfera di competenza, di indirizzare il cliente verso altri specialisti individuati come più idonei.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è libero di prendere o meno in carico il cliente. Nel caso di mancata accettazione dell’incarico è consentito fornire il recapito di altri professionisti.
La presa in carico professionale sia di minori che di persone interdette è subordinata al consenso scritto di entrambi i genitori, o di chi esercita su di loro la potestà genitoriale o la tutela. Il professionista è tenuto ad informarsi circa l’esistenza di situazioni di disagio o contenzioso familiare.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico valuta la necessità di interrompere il rapporto professionale qualora:
A) Il rapporto professionale non generi alcun vantaggio per il cliente ovvero l’ intervento di
consulenza si sia dimostrato inefficace. È eticamente scorretto prolungarlo inutilmente.
B) Il professionista ritenga necessaria la prosecuzione dell’intervento con altri figure
professionali.
C) Se sopraggiungono motivazioni considerate come una giusta causa, quali ad esempioun trasferimento o uno stato di malattia.
Costituisce violazione deontologica il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare ogni forma possibile di disagio al cliente.
Art. 7 – Correttezza Professionale
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con il ruolo e i propositi della propria figura professionale. E’ eticamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si è intrattenuto o si intrattengono relazioni di natura strettamente personale e intima (relative alla sfera affettiva, sentimentale, sessuale).
Instaurare simili relazioni nel corso del rapporto professionale integra una violazione grave e costituisce illecito disciplinare.
Art. 8 – Segreto Professionale
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto, nell’interesse del cliente, alla rigorosa osservanza del segreto professionale, pertanto non può rivelare notizie, fatti, circostanze e informazioni apprese in ragione del rapporto professionale; ferma l’osservanza della normativa vigente.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico nei casi di collaborazioni con altri colleghi o collaboratori può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento del benessere del cliente.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto ad adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale sia osservato anche dai propri collaboratori o dipendenti e da tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale in relazione ai fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.
L’osservanza del segreto professionale perdura anche in caso di morte del cliente.
L’obbligo al rispetto del segreto professionale viene meno solo nei seguenti casi:
a) In presenza di un valido consenso, anche sottoscritto, da parte del cliente o dell’ex cliente, ferma restando la garanzia per il cliente di revocare tale consenso nei tempi e nei modi utili rispetto alle finalità per cui viene richiesto. b) Su richiesta dall’Autorità Giudiziaria.
c) Nel caso in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del cliente e/o di terzi.
Art. 9 – Pubblicazioni Didattiche
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico potrà utilizzare i dati raccolti durante le proprie prestazioni professionali per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale. Nel rispetto della normativa vigente è necessario acquisire e conservare il consenso del cliente rilasciato in forma scritta.
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Art. 10 Rapporto con i Colleghi
Nei rapporti di colleganza viene preferito il modello della cooperazione a quello della competizione, pertanto, il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi e gestire i rapporti secondo i canoni di lealtà e correttezza. Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico, nel condividere le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione tra colleghi.
È possibile avvalersi dei contributi di altri professionisti specializzati, con i quali si possono realizzare opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
Art. 11 – Esercizio della attività professionale
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela, evitando di millantare risultati impossibili da raggiungere.
Costituisce violazione deontologica qualunque comportamento che sia diretto a compromettere l’immagine della categoria professionale ovvero costituisca abuso della propria posizione professionale.
Art. 12 – Informazioni sulla attività professionale
In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Collegio dei Probiviri.
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio costituisce illecito deontologico. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.
Art. 13 – Rapporti di collaborazioni esterne
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con Enti pubblici o privati, Società o Istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente Codice di condotta.
Art. 14 – Responsabilità disciplinare
La violazione dei precetti indicati nei precedenti articoli (doveri, regole di condotta, canoni, principi) costituisce illecito disciplinare perseguito secondo le regole stabilite dal Regolamento Interno e con le cadenze del Regolamento del procedimento disciplinare. Costituisce espressa violazione delle regole di condotta il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice Penale.
Il Counselor Olistico o l’Operatore Olistico, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
Art. 15 – Potestà disciplinare
La potestà di infliggere le sanzioni è riconosciuta al Collegio dei Probiviri, quale organo disciplinare, che le irroga in modo adeguato e proporzionato alla violazione delle regole deontologiche.
Le sanzioni sono rapportate alla gravità dei fatti e all’eventuale reiterazione dei comportamenti, tenendo conto anche delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Art. 16 – Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare si svolge, nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti della Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani, secondo le cadenze stabilite nel Regolamento del Procedimento disciplinare.
Art. 17 – Sanzioni Le sanzioni disciplinari sono le seguenti :
– Richiamo verbale: consiste nella convocazione avanti ad un componente del Collegio dei Probiviri.
– Avvertimento formale : consiste in un invito scritto a mantenere una condotta corretta evitando comportamenti, anche analoghi, che possano integrare illeciti deontologici. L’avvertimento formale può essere reiterato al massimo tre volte, successivamente è automaticamente prevista la sospensione.
– Sospensione dalla qualifica di socio con riammissione condizionata : consiste nella sospensione dalla qualifica di soci e dall’esercizio dei relativi diritti stabiliti in osservanza della normativa vigente.
La riammissione è condizionata dalla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamenti e subordinata ad un esito con profitto.
– Sospensione dalla qualifica di socio a tempo indeterminato per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la sua permanenza nella Associazione. La Assemblea dei soci verrà convocata per deliberare l’esclusione dalla Associazione del socio sospeso a tempo indeterminato.
Art. 18- Prescrizione dell’azione disciplinare L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.
Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Il termine per la prescrizione del procedimento disciplinare è interrotto con la comunicazione all’iscritto della iscrizione nel registro riservato.
In nessun caso il termine stabilito per la prescrizione può essere prolungato oltre il limite massimo di sette anni e sei mesi. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
Art. 19- Disposizione finale
Il codice di condotta viene aggiornato e custodito a cura del Collegio dei Probiviri, considerato il responsabile del Codice e del suo rispetto e applicazione, con il preciso incarico di vigilare sulla condotta professionale degli associati.
